Le autoscuole sono scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123).
Devono possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti di teoria e istruttori di guida riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
L’attività non può essere svolta dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 120, com. 1.
L’attività può essere esercitata da chi abbia compiuto 21 anni, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali l’autoscuola è autorizzata e deve essere di proprietà dell’impresa.
Approfondimenti
Più scuole autorizzate possono consorziarsi e costituire un centro di istruzione automobilistica cui demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In questo caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123, comma 7).
Nel caso di apertura di ulteriori sedi, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti previsto dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123, com. 5, ad eccezione della capacità finanziaria.